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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 75Differimento della disdetta di contratti
(art. 92 LInFi)
1 Possono essere differiti in particolare:
a.
i contratti sull’acquisto, sulla vendita, sul riacquisto, sul prestito di valori mobiliari e diritti valori e sulla negoziazione di opzioni su valori mobiliari e diritti valori;
b.
i contratti sull’acquisto e sulla vendita con futura fornitura di materie prime nonché sulla negoziazione di opzioni su materie prime o sulla fornitura di materie prime;
c.
i contratti sull’acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, diritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine);
d.
i contratti su operazioni «swap» relative a divise, monete, metalli preziosi e crediti come pure valori mobiliari, diritti valori, materie prime e i relativi indici.
2 L’infrastruttura del mercato finanziario garantisce che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all’articolo 30a LBCR.