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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
1 Se sono state concluse prima dell’assoggettamento all’obbligo di compensazione, le operazioni con controparti che secondo l’articolo 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sottostanno a tale obbligo non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.
2 Le operazioni in derivati con controparti che hanno sede o domicilio in Svizzera ai quali non si applicano le disposizioni relative al commercio di derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.
3 Le operazioni in derivati a cui partecipa l’emittente di un titolo di credito coperto o il soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.
l’operazione in derivati serve esclusivamente a coprire i rischi di tasso o di cambio per l’aggregato di copertura che derivano dal titolo di credito coperto;
b.
l’operazione in derivati non cessa in caso di apertura di una procedura di risanamento o di fallimento nei confronti dell’emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico dell’aggregato di copertura;
c.
la controparte dell’emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico dell’aggregato di copertura ha almeno lo stesso rango dei creditori dei titoli di credito coperti; sono fatti salvi i casi in cui:
1.
la controparte è la parte inadempiente o interessata, o
2.
la controparte rinuncia alla parità di rango;
d.
le altre operazioni in derivati concluse nel quadro del «netting set» sono collegate all’aggregato di copertura;
e.
la quota di garanzia dell’aggregato di copertura ammonta almeno al 102 per cento.27
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
27 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).