Art. 92 Obbligo
(art. 104 LInFi) 1 Le operazioni in derivati effettuate con controparti a cui non si applicano le disposizioni sul commercio di derivati devono essere comunicate dalla controparte sottoposta alla legge. 2 Fatto salvo l’articolo 104 capoverso 4 LInFi, le operazioni compensate centralmente, effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, devono essere comunicate di volta in volta dalla controparte che nella catena è più vicina alla controparte centrale. 3 Fatti salvi accordi di altro tenore, la qualifica di controparte alienante è determinata secondo gli standard internazionali consueti per il settore e riconosciuti. 4 Fatto salvo l’articolo 105 capoverso 4 LInFi, una controparte può comunicare dati a un repertorio di dati sulle negoziazioni in Svizzera o all’estero senza il consenso della sua controparte o di un cliente finale o senza informarli se ciò avviene in adempimento di obblighi sanciti dal titolo terzo della LInFi. |