Art. 94 Obblighi
(art. 107–111 LInFi) 1 Gli obblighi di riduzione dei rischi si applicano soltanto alle operazioni in derivati tra imprese. 2 Se stabilisce che un’operazione in derivati non deve più essere assoggettata all’obbligo di compensazione, la FINMA lo comunica tempestivamente alle controparti e accorda loro un termine appropriato per gli adeguamenti necessari. |