Art. 96 Riconciliazione del portafoglio
(art. 108 lett. b LInFi) 1 Le modalità di riconciliazione del portafoglio devono essere concordate prima della conclusione di un’operazione in derivati OTC. 2 La riconciliazione del portafoglio comprende le condizioni essenziali delle operazioni in derivati OTC concluse e la loro valutazione. 3 Essa può essere effettuata da un terzo a cui le controparti hanno fatto ricorso. 4 La riconciliazione del portafoglio deve essere effettuata:
5 I derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sono soggetti all’obbligo di compensazione non vengono inclusi nella determinazione delle operazioni in corso secondo il capoverso 4. |