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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 98Compressione del portafoglio
(art. 108 lett. d LInFi)
1 È possibile rinunciare a una compressione del portafoglio nella misura in cui non comporti alcuna riduzione significativa del rischio di controparte e la controparte obbligata sia in grado di documentarlo almeno ogni sei mesi.
2 La compressione del portafoglio non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte in particolare se:
a.
il portafoglio non comprende o comprende soltanto poche operazioni di pareggio («offset») effettuate con derivati OTC;
b.
la compressione metterebbe a rischio l’efficacia dei processi e dei controlli di rischio interni.
3 È inoltre possibile rinunciare a una compressione del portafoglio anche se il relativo onere risultasse sproporzionato rispetto alla prevista riduzione del rischio di controparte.