Ordinanza
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Art. 10 Garanzia
(art. 9 cpv. 2 e 3 LInFi) 1 La richiesta di autorizzazione per l’apertura di una nuova infrastruttura del mercato finanziario deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione secondo l’articolo 9 capoverso 2 LInFi nonché sui titolari di partecipazioni qualificate secondo l’articolo 9 capoverso 3 LInFi:
2 Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla FINMA una dichiarazione nella quale precisano se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili. 3 Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’infrastruttura del mercato finanziario inoltra alla FINMA un elenco delle partecipazioni qualificate. L’elenco contiene indicazioni sull’identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenuta il giorno di chiusura dell’esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza. |