(art. 11 LInFi)
1 Vi è esternalizzazione a norma dell’articolo 11 capoverso 1 LInFi quando un’infrastruttura del mercato finanziario incarica un fornitore di servizi di assumere in modo autonomo e durevole un servizio essenziale per l’infrastruttura stessa ai sensi dell’articolo 12.
2 In un accordo con il fornitore di servizi occorre disciplinare, in particolare:
- a.
- il servizio da esternalizzare e le prestazioni del fornitore di servizi;
- b.
- le competenze nonché i diritti e gli obblighi reciproci, segnatamente i diritti di consultazione, di istruzione e di controllo dell’infrastruttura del mercato finanziario;
- c.
- i requisiti di sicurezza che il fornitore di servizi deve soddisfare;
- d.
- il rispetto del segreto d’ufficio dell’infrastruttura del mercato finanziario da parte del fornitore di servizi e, se a quest’ultimo sono comunicati dati protetti dalla legge, del segreto professionale;
- e.
- il diritto di consultazione e di accesso dell’organo di audit interno, della società di audit e della FINMA e, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, della Banca nazionale svizzera (BNS).
3 L’infrastruttura del mercato finanziario seleziona, istruisce e controlla accuratamente il fornitore di servizi. Essa integra il servizio esternalizzato nel proprio sistema di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni del fornitore di servizi.
4 In caso di esternalizzazione all’estero occorre garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti di un’infrastruttura del mercato finanziario i cui dati potrebbero essere comunicati a un fornitore di servizi all’estero devono esserne informati.
5 L’infrastruttura del mercato finanziario, il suo organo di audit interno, la società di audit e la FINMA nonché, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la BNS devono poter consultare e verificare il servizio esternalizzato.
6 I capoversi 1–5 non si applicano se un depositario centrale esternalizza una parte dei propri servizi o delle proprie attività a una piattaforma tecnica che in qualità di servizio pubblico collega sistemi di regolamento delle operazioni in titoli. Questo tipo di esternalizzazione deve essere disciplinato da un proprio quadro giuridico e operativo. Quest’ultimo richiede l’approvazione della FINMA.