Ordinanza
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Art. 124 Periodi di blackout
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi) 1 L’articolo 123capoversi 1 e 2non si applica al riacquisto di titoli di partecipazione propri, se il programma di riacquisto è annunciato o se il riacquisto di titoli di partecipazione propri è effettuato:
2 È fatto salvo il riacquisto al prezzo di mercato effettuato da:
3 I parametri di cui al capoverso 2 lettera a devono essere stati fissati prima della pubblicazione dell’offerta di riacquisto e possono essere adeguati una volta al mese durante il programma di riacquisto. Se i parametri sono fissati o adeguati entro uno dei termini di cui al capoverso 1, il riacquisto può essere effettuato soltanto dopo un termine di attesa di 90 giorni. |