Ordinanza
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Art. 126 Stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico di valori mobiliari
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi) Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera e che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se:51
51 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 52 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 53 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). |