Ordinanza
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Art. 13 Capitale minimo
(art. 12 LInFi) 1 Il capitale minimo ammonta:
1bis In casi fondati la FINMA può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento superiore per le sedi di negoziazione e i sistemi di negoziazione TRD.8 2 Se la fondazione avviene mediante conferimenti in natura, una società di audit abilitata verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi. Ciò vale anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in un’infrastruttura del mercato finanziario. 5 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 6 Introdotta dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 7 Introdotta dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 8 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). |