Ordinanza
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Art. 131 Obblighi di riduzione dei rischi
1 Gli obblighi relativi alla conferma tempestiva, alla riconciliazione reciproca del portafoglio, alla risoluzione di controversie e alla compressione del portafoglio secondo l’articolo 108 lettere a–d LInFi si applicano, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza:
2 L’obbligo di valutare le operazioni in derivati in corso secondo l’articolo 109 LInFi si applica, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, dopo 12 mesi alle operazioni in derivati in corso a tale data. 3 L’obbligo di scambiare garanzie di cui all’articolo 110 LInFi si applica soltanto alle operazioni in derivati concluse dopo l’insorgere degli obblighi di cui ai capoversi 4–5bis.61 4 L’obbligo di scambiare margini di variazione si applica:
5 L’obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo:
5bis Per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l’obbligo di scambiare garanzie si applica dal 1° gennaio 2024.65 6 La FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo per tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero. 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). 62 Introdotta dall’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). 63 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). 65 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017 (RU 2017 3715). Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). |