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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
Art. 18Prevenzione di conflitti di interessi
(art. 20 LInFi)
Se non è possibile attraverso misure organizzative escludere una discriminazione dei partecipanti causata da conflitti di interessi, i partecipanti devono esserne informati.