Ordinanza
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Art. 24 Organismo di autodisciplina e sorveglianza
(art. 27 LInFi) 1 Un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato comprende in particolare i seguenti organi:
2 L’organo che svolge i compiti di autodisciplina della sede di negoziazione deve essere indipendente rispetto alla direzione della sede di negoziazione e perlopiù indipendente rispetto ai partecipanti e agli emittenti sotto il profilo del personale e dell’organizzazione. Tale organo deve disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.10 2bis L’organo che svolge i compiti di sorveglianza della sede di negoziazione deve essere indipendente rispetto alla direzione della sede di negoziazione e rispetto ai partecipanti e agli emittenti sotto il profilo del personale e dell’organizzazione. Tale organo deve disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.11 3 Nell’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio devono essere rappresentati equamente gli emittenti e gli investitori. 4 La sede di negoziazione stabilisce nei suoi regolamenti i compiti e le competenze degli organi nonché la rappresentanza degli emittenti e degli investitori in seno all’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio. 9 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 10 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 11 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). |