Ordinanza
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Art. 32 Sorveglianza del commercio
(art. 31 cpv. 2 LInFi) 1 L’organo di sorveglianza del commercio deve disporre di sistemi e risorse appropriati per l’adempimento dei propri compiti. 2 Il funzionamento dei sistemi di sorveglianza del commercio deve essere garantito senza limitazioni anche in caso di un elevato volume di dati. 3 L’organo di sorveglianza del commercio sorveglia il commercio in modo da permettere di identificare i comportamenti di cui agli articoli 142 e 143 LInFi, indipendentemente dal fatto che questi siano riconducibili a negoziazioni manuali, automatizzate o algoritmiche. |