Ordinanza
|
Art. 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale di negoziazione
(art. 36 LInFi) 1 Il sistema multilaterale di negoziazione garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato. 2 Nel caso dei derivati esso assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi. 3 Il sistema multilaterale di negoziazione si dota dei dispositivi necessari per controllare l’osservanza dei requisiti di ammissione per i valori mobiliari da esso ammessi al commercio. |