Ordinanza
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Art. 40 Garanzia di un commercio ordinato
(art. 45 LInFi) Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Esso deve adottare dispositivi per garantire una gestione solida dei processi tecnici e l’esercizio dei suoi sistemi secondo l’articolo 30 capoversi 2–4. |