Ordinanza
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Art. 58 Liquidità
(art. 67 LInFi) 1 Per liquidità in una valuta secondo l’articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono:
2 Il depositario centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 67 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Esso diversifica i sui fornitori di liquidità. 3 La strategia d’investimento del depositario centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il depositario centrale è tenuto a evitare i rischi di concentrazione. |