Ordinanza
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Art. 58f Ammissione di valori mobiliari TRD e di altri valori patrimoniali
(art. 73d LInFi) 1 Il sistema di negoziazione TRD disciplina, nel regolamento di cui all’articolo 73d LInFi, quali valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali ammettere ai suoi servizi. Nel regolamento, può definire singolarmente i valori mobiliari TRD e i valori mobiliari ammessi o descriverli in base alla loro tipologia e funzione. 2 Se il sistema di negoziazione TRD ammette i derivati strutturati come valori mobiliari TRD, possono essere ammessi al commercio esclusivamente prodotti senza componenti di leva o di valore temporale. 3 Non devono essere ammessi i valori mobiliari TRD e gli altri valori patrimoniali che potrebbero ostacolare considerevolmente l’attuazione dei requisiti della legge del 10 ottobre 199726 sul riciclaggio di denaro o compromettere la stabilità e l’integrità del sistema finanziario. La FINMA può definire nel dettaglio questi valori mobiliari TRD e valori patrimoniali. 4 Nel regolamento, il sistema di negoziazione TRD prevede procedure per la revoca dell’ammissione di valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali. 5 I requisiti di cui all’articolo 34 si applicano per analogia. |