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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
Art. 58jUlteriori requisiti relativi ai servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento
(art. 73e cpv. 2 LInFi)
1 Per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi si applicano per analogia i requisiti per depositari centrali secondo gli articoli 62–73 LInFi e gli articoli 52–58 della presente ordinanza, salvo che la presente sezione disponga altrimenti.
2 La segregazione di cui all’articolo 69 LInFi può effettuarsi nel registro elettronico distribuito sul quale si basano i valori mobiliari DTL o nei sistemi del sistema di negoziazione TRD.
3 Un sistema di negoziazione TRD può autorizzare il regolamento di pagamenti anche in modo diverso da quanto disciplinato all’articolo 65 capoverso 1 LInFi se a tal fine ricorre a un istituto assoggettato alla vigilanza della FINMA.
4 Nel caso di un sistema di negoziazione TRD, per liquidità in una valuta secondo l’articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono anche beni crittografici, se l’obbligazione di pagamento deve essere adempiuta nella stessa valuta virtuale.
5 In deroga all’articolo 52, il sistema di negoziazione TRD non deve istituire un comitato degli utenti.