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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
Art. 67Garanzie
(art. 82 LInFi)
1 Il sistema di pagamento adotta misure adeguate per coprire i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito.
2 Esso accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Valuta con prudenza le garanzie.
3 Il sistema di pagamento evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.
4 Esso prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.
5 Il sistema di pagamento riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.