Ordinanza
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Art. 74 Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza
(art. 90 e 91 LInFi) 1 Fanno parte degli accordi di compensazione segnatamente le disposizioni sulla compensazione e sul «netting» nonché gli accordi sull’inadempienza negli accordi bilaterali o negli accordi quadro. 2 Per trasferimento di crediti e obbligazioni si intendono segnatamente la cessione, la cancellazione e la ricostituzione mediante convenzione come pure la chiusura di una posizione seguita dalla riapertura di una posizione equivalente. 3 Se nella catena delle transazioni sono state ulteriormente trasferite, le garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri valori patrimoniali il cui valore può essere determinato in modo oggettivo passano, con il trasferimento di una posizione, al partecipante assuntore. |