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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
Art. 79Eccezioni per altre istituzioni pubbliche
(art. 94 cpv. 2 LInFi)
1 Le operazioni in derivati con le seguenti controparti sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi ma non agli altri obblighi relativi al commercio di derivati:
a.
banche centrali estere;
b.
la BCE;
c.
il FESF;
d.
il MESF;
e.
enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
f.
istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.
2 Le operazioni in derivati con banche centrali estere e con enti di cui al capoverso 1 lettera e possono essere esonerate dall’obbligo di comunicazione se è concessa la reciprocità.
3 Il DFF pubblica un elenco degli enti esteri a cui si applica il capoverso 2.