Ordinanza
|
Art. 85 Inizio dell’obbligo
(art. 97 e 101 cpv. 2 LInFi) L’obbligo di compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta le operazioni in derivati si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per la relativa categoria di derivati:
|