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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
Art. 85Inizio dell’obbligo
(art. 97 e 101 cpv. 2 LInFi)
L’obbligo di compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta le operazioni in derivati si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per la relativa categoria di derivati:
a.
dopo la scadenza di un termine di sei mesi, per le nuove operazioni in derivati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;
b.
dopo la scadenza di un termine di 12 mesi, per le nuove operazioni in derivati che:
1.
i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono con altre controparti finanziarie che non siano piccole, o
2.
altre controparti finanziarie non piccole concludono tra loro;
c.
dopo la scadenza di un termine di 18 mesi, per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.