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Art. 16 Altri contributi a favore dei programmi cantonali d’integrazione
(art. 58 cpv. 2 LStrI) 1 Dopo aver sentito i Cantoni, il DFGP stabilisce la ripartizione dei contributi finanziari secondo l’articolo 58 capoverso 3 LStrI che sono stati versati ai Cantoni a favore dei programmi cantonali d’integrazione. 2 La SEM versa i contributi sulla base di un accordo di programma secondo l’articolo 20aLSu11. In via eccezionale è possibile prevedere i contributi anche in accordi di prestazione o concederli mediante decisione. 3 Le spese dei Cantoni per finanziare i programmi cantonali d’integrazione devono corrispondere almeno all’importo del contributo federale secondo l’articolo 58 capoverso 3 LStrI. |