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Art. 4 Promozione dell’integrazione da parte dei Cantoni e dei Comuni
(art. 53 cpv. 4, 54 e 56 cpv. 4 LStrI) 1 I servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione pianificano la promozione specifica dell’integrazione e la cooperazione con le istituzioni delle strutture ordinarie tramite programmi cantonali d’integrazione (art. 14). 2 Nel quadro della cooperazione interistituzionale, collaborano con le autorità cantonali e comunali competenti per i seguenti settori:
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