Ordinanza
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Art. 1 Obbligo d’inventario
1 Se una persona soggetta ad imposta muore e se si deve presumere ch’essa possedeva una sostanza, l’autorità incaricata dell’inventario allestisce un inventario della successione giusta gli articoli 154–159 LIFD e le disposizioni seguenti. 2 Essa è liberata dall’obbligo di procedere a un inventario, se:
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