Ordinanza
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Art. 10 Obbligo degli eredi e dei terzi
1 Uno almeno degli eredi che hanno l’esercizio dei diritti civili e i rappresentanti legali degli eredi minorenni o sotto tutela assistono all’apertura dell’inventario. 2 L’autorità incaricata dell’inventario attira l’attenzione delle persone che assistono all’apertura dell’inventario su:
3 Le persone che assistono all’apertura dell’inventario firmano il verbale dell’inventario e confermano che l’autorità incaricata dell’inventario ha adempiuto i suoi obblighi giusta il capoverso 2. Se una di queste persone rifiuta di firmare, ne è fatta menzione, con indicazione dei motivi, nel verbale dell’inventario. |