Ordinanza
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Art. 11 Accertamento dei beni
1 L’autorità incaricata di compilare l’inventario procede a tutte le indagini indispensabili per determinare i beni mobili ed immobili. Essa constata in particolar modo se esistono titoli di qualsiasi genere, libretti di risparmio o di versamento, di deposito o di conto corrente, certificati di deposito, estratti bancari, contratti di pegno, quietanze di anticipazioni di eredità, polizze di assicurazioni sulla vita o di assicurazioni contro gli infortuni, numerario, oggetti preziosi, libri contabili privati o commerciali od altre annotazioni circa la sostanza o il reddito del defunto e delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD; tali beni vanno custoditi, in quanto ciò sia necessario per l’allestimento dell’inventario. È fatto salvo l’articolo 29. 2 Se l’autorità incaricata di compilare l’inventario scopre chiavi di casseforti, di cassette di sicurezza ecc., che si trovano in custodia di terzi, o comunque constata che beni appartenenti alla successione o alla sostanza delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD sono custoditi da terzi, essa avverte questi ultimi con lettera raccomandata o con telefax che non possono disporre, prima della chiusura dell’inventario, dei beni che hanno in custodia. 3 Gli eventuali averi e depositi del defunto e delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD sono bloccati analogamente, nella misura e per il tempo necessari ad assicurare la compilazione dell’inventario. |