Ordinanza
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Art. 12 Elenco dei beni; inchieste complementari
1 L’autorità incaricata dell’inventario compila un elenco dei beni constatati. Se non può chiudere questo elenco immediatamente, essa procede senza indugio agli accertamenti e alle inchieste necessari. Ove occorra, procede all’apposizione immediata di sigilli (art. 156 cpv. 2 LIFD). 2 Essa appura l’elenco non appena ultimate le operazioni d’inventario. 3 Essa allega all’elenco la totalità degli atti essenziali per l’esame del risultato dell’inventario (elenchi dei titoli di credito, rendiconti, estratti dal registro fondiario ecc.) nonché una lista degli stessi. |