Ordinanza
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Art. 14 Misure speciali
1 Se per determinare certi fattori della sostanza del defunto, per esempio quote di partecipazione alla sostanza di società in nome collettivo, società in accomandita, società semplici o indivisioni, occorrono misure speciali, come per esempio l’esame dei libri, l’autorità incaricata dell’inventario informa l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, che ordina le misure necessarie. 2 Se gli eredi o terzi si rifiutano di fornire ragguagli, l’autorità incaricata di compilare l’inventario fa immediato rapporto al servizio competente per l’azione penale (art. 182 cpv. 4 LIFD) che applica le sanzioni previste dall’articolo 174 LIFD. |