Ordinanza
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Art. 27 Procedura d’apposizione dei sigilli
1 Se il l’autorità incaricata di apporre i sigilli scopre oggetti della specie di quelli menzionati nell’articolo 11 capoverso 1, li depone in un mobile o in un locale appropriato ch’essa pone sotto sigillo. È fatto salvo l’articolo 29. 2 Se essa scopre chiavi di casseforti, cassette di sicurezza ecc., che i terzi hanno in custodia, le pone parimenti sotto sigillo. Ne informa immediatamente l’autorità incaricata dell’inventario. 3 Appena ha conoscenza di un’apposizione di sigilli, l’autorità incaricata dell’inventario procede immediatamente all’avvertimento di cui all’articolo 11 capoverso 2. |