Ordinanza
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Art. 29 Polizze di assicurazione, numerario e libri commerciali
1 Le polizze di assicurazione sulla vita, di assicurazione di rendite e di assicurazione contro gli infortuni sono lasciate agli eredi e ai legatari aventi diritto, nonché ai beneficiari designati dal contratto d’assicurazione. 2 Il numerario è lasciato agli eredi al cui mantenimento il defunto ha provveduto. 3 Se l’apposizione di sigilli ai libri commerciali dovesse rendere più difficile la continuazione d’un impresa industriale o commerciale del defunto, questa misura può essere sostituita da altre adeguate disposizioni, per esempio dalla stesura di un verbale preciso indicante la forma, l’estensione e il contenuto essenziale di questi libri. 4 L’autorità incaricata dell’inventario può esigere che, in forma immediatamente leggibile e in estratto stampato, le sia data visione dei libri commerciali memorizzati su supporti d’immagini e di dati. |