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Art. 33 Rifornimento di aeromobili
1 I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell’articolo 22 della legge del 18 marzo 200540 sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati:41
2 I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se
3 Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. 3bis Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell’estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un’agevolazione fiscale; il DFF fissa l’aliquota d’imposta.45 4 Sono considerati voli a destinazione dell’estero solo quelli in cui l’aeromobile sosta sull’area di stazionamento dell’aerodromo estero. 5 L’esenzione dall’imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione.46 40 RS 631.0 41 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 29 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134479). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). 45 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). 46 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134479). |