1 Hanno diritto al carburante esente da imposta:
- a.
- i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200739 sullo Stato ospite che godono di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite;
- b.
- le persone beneficiarie ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge sullo Stato ospite che godono di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite;
- c.
- i capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo durante lo svolgimento effettivo di una funzione ufficiale in Svizzera.
2 Non hanno diritto al carburante esente da imposta:
- a.
- i cittadini svizzeri;
- b.
- le persone di nazionalità estera con un permesso di dimora secondo la legge federale del 16 dicembre 200540 sugli stranieri e la loro integrazione41 che lavorano presso una missione diplomatica, una missione permanente o un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative oppure un posto consolare.
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134479).
39 RS 192.12
40 RS 142.20
41 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.