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Art. 45 Condono dell’imposta
1 Le domande di condono dell’imposta devono essere inoltrate per scritto all’autorità fiscale. 2 La domanda deve contenere le conclusioni, la loro motivazione con l’indicazione dei mezzi di prova e dei giustificativi nonché la firma del richiedente. I mezzi di prova e i giustificativi devono essere allegati. 3 L’autorità fiscale può effettuare chiarimenti per accertare la fattispecie. Il richiedente è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti. 4 L’autorità fiscale statuisce in merito al condono dell’imposta. |