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Art. 45e
1 Il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico devono essere dichiarati al servizio di clearing designato dall’industria del gas se:
2 Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, bioidrogeno o gas sintetico devono presentare all’autorità fiscale, tramite il servizio di clearing:
3 I fornitori e i venditori di gas naturale devono presentare all’autorità fiscale, tramite il servizio di clearing, le dichiarazioni relative a una differenza d’imposta di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a LIOm. 4 Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, bioidrogeno o gas sintetico nonché i fornitori e i venditori di gas naturale devono inoltre registrare:
5 Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono dichiarare al servizio di clearing tutte le quantità di biogas, bioidrogeno e gas sintetico importate, esportate e commercializzate. 68 La direttiva G13 può essere acquistata sul sito Internet della Società svizzera dell’industria del gas e delle acque all’indirizzo www.svgw.ch > Regolamentazione/Shop > Regolamentazione > Gas. |