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Art. 66 Genere e portata 97
1 L’imposta è restituita alla persona che consuma carburante per il quale il DFF prevede la restituzione a tenore dell’articolo 18 capoverso 3 LIOm o dell’articolo 22 capoverso 2 della presente ordinanza per scopi diversi da quelli previsti nel capi-tolo 5 sezioni 5–7; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché alla quantità consumata. 2 Il DFF stabilisce per quali scopi e per quali macchine e impianti è accordata la restituzione e fissa le aliquote d’imposta ridotte. 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355). |