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Art. 11a Indicazione orale dei prezzi per servizi a valore aggiunto
1Se la tassa di base o il prezzo al minuto delle prestazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q supera i due franchi, il consumatore deve esserne preventivamente informato in modo chiaro e gratuito. L’informazione deve essere fornita almeno nella lingua dell’offerta. 2Possono essere fatturate soltanto le prestazioni per cui sono state rispettate le suddette prescrizioni. 3Le tasse di collegamento per le chiamate verso i numeri di servizi telefonici fissi o mobili possono essere fatturate già a partire dall’annuncio tariffario. 4Le tasse fisse o le modifiche di prezzo effettuate nel corso della comunicazione devono essere comunicate al consumatore immediatamente prima della loro applicazione e a prescindere dal loro importo. 5La tassa o il prezzo può essere fatturato soltanto cinque secondi dopo la comunicazione dell’informazione. 6Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata soltanto se il consumatore ha confermato espressamente di avere accettato l’offerta. 7Se il consumatore fruisce di un servizio d’informazione sugli elenchi di cui all’articolo 31adell’ordinanza del 6 ottobre 19972 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, questi deve essere informato del prezzo del servizio connesso immediatamente prima della sua effettiva fruizione e a prescindere dall’importo. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 2004 (RU 2004 827). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161). |