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Art. 13 Indicazione dei prezzi nella pubblicità in generale
1Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi pagabili effettivamente. 2I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.3 1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821). |