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Art. 7 Indicazione
1Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest’ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.). 2Se l’indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d’ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.). 3Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti d’antiquariato, oggetti d’arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.1 1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241, 2005 2911). |