Ordinanza
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Art. 11abis Indicazione scritta dei prezzi per servizi a valore aggiunto 41
1 L’indicazione in forma scritta dei prezzi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q è retta dall’articolo 13a. 2 Le prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati possono essere fatturate al consumatore se:
3 Le prestazioni di servizi offerte via Internet o mediante comunicazione di dati e contabilizzate nella fattura del fornitore di servizi di telecomunicazione o attraverso un collegamento prepagato possono essere fatturate al consumatore soltanto se quest’ultimo ha espressamente accettato l’offerta del suo fornitore di servizi di telecomunicazione. 41 Introdotto dal n. II dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161). |