Ordinanza
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Art. 11c Modalità d’indicazione delle tariffe aeree 47
1 Chi propone tariffe aeree ai consumatori in Svizzera, in qualsiasi forma, segnatamente anche in Internet, per servizi aerei a partire da un aeroporto in Svizzera o nell’Unione europea deve menzionare le condizioni tariffarie applicabili. 2 Il prezzo pagabile effettivamente deve sempre essere indicato. Esso include la tariffa aerea e tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i diritti inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. 3 Oltre al prezzo pagabile effettivamente, devono essere indicati almeno la tariffa aerea e, se sono aggiunti a quest’ultima, i seguenti elementi:
4 I supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all’inizio di qualsiasi procedura di prenotazione; la loro accettazione da parte del consumatore deve essere confermata espressamente (opt-in). 47 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). |