1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
Art. 4Tasse pubbliche, compensi per i diritti d’autore, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi 7
1 Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto, i compensi per i diritti d’autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono già essere inclusi nel prezzo indicato.8
1bis In caso di modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, l’indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell’aliquota d’imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.9
2 Vantaggi come ribassi, tagliandi di ribasso o ristorno, realizzabili soltanto dopo la compera, devono essere designati separatamente e indicati in cifre.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).