Ordinanza
|
Art. 5 Obbligo di indicare il prezzo unitario
1 Le merci misurabili offerte in vendita al consumatore devono essere indicate con il prezzo unitario. 2 Quando si tratta di merce preimballata, devono essere indicati il prezzo al minuto e il prezzo unitario. 3 L’indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria:
10 Nuovo testo giusta l’art. 39 n. 2 dell’O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). 11Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). 12 Introdotta dall’art. 39 n. 2 dell’O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità (RU 2012 5275). Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 6 dell’O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029). 14 RU 2001 3420 |