Ordinanza
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Art. 11a Indicazione orale dei prezzi per servizi a valore aggiunto 41
1 Se la tassa di base o il prezzo al minuto delle prestazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q supera i due franchi, il consumatore deve esserne preventivamente informato in modo chiaro e gratuito. L’informazione deve essere fornita almeno nella lingua dell’offerta. 2 Possono essere fatturate soltanto le prestazioni per cui sono state rispettate le suddette prescrizioni. 3 Le tasse di collegamento per le chiamate verso i numeri di servizi telefonici fissi o mobili possono essere fatturate già a partire dall’annuncio tariffario. 4 Le tasse fisse o le modifiche di prezzo effettuate nel corso della comunicazione devono essere comunicate al consumatore immediatamente prima della loro applicazione e a prescindere dal loro importo. 5 La tassa o il prezzo può essere fatturato soltanto cinque secondi dopo la comunicazione dell’informazione. 6 Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata soltanto se il consumatore ha confermato espressamente di avere accettato l’offerta. 7 Se il consumatore fruisce di un servizio d’informazione sugli elenchi di cui all’articolo 31adell’ordinanza del 6 ottobre 199742 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, questi deve essere informato del prezzo del servizio connesso immediatamente prima della sua effettiva fruizione e a prescindere dall’importo. 41 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 2004 (RU 2004 827). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161). |