1 Se la tassa di base o il prezzo al minuto delle prestazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q supera i due franchi, il consumatore deve esserne preventivamente informato in modo chiaro e gratuito. L’informazione deve essere fornita almeno nella lingua dell’offerta.
2 Possono essere fatturate soltanto le prestazioni per cui sono state rispettate le suddette prescrizioni.
3 Le tasse di collegamento per le chiamate verso i numeri di servizi telefonici fissi o mobili possono essere fatturate già a partire dall’annuncio tariffario.
4 Le tasse fisse o le modifiche di prezzo effettuate nel corso della comunicazione devono essere comunicate al consumatore immediatamente prima della loro applicazione e a prescindere dal loro importo.
5 La tassa o il prezzo può essere fatturato soltanto cinque secondi dopo la comunicazione dell’informazione.
6 Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata soltanto se il consumatore ha confermato espressamente di avere accettato l’offerta.
7 Se il consumatore fruisce di un servizio d’informazione sugli elenchi di cui all’articolo 31adell’ordinanza del 6 ottobre 199742 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, questi deve essere informato del prezzo del servizio connesso immediatamente prima della sua effettiva fruizione e a prescindere dall’importo.