Ordinanza
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Art. 11b Modalità d’indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto conteggiati per singola informazione 44
1 Per le prestazioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera q che richiedono la preventiva iscrizione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse unità d’informazione quali testi, immagini, sequenze audio o video (push services), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente, sia nel luogo in cui è proposta l’offerta sia sul loro apparecchio terminale mobile, prima di attivare il servizio:45
2 Le relative tasse possono essere riscosse solo dopo che il consumatore ha ricevuto i dati di cui al capoverso 1 e ha confermato espressamente, tramite il proprio apparecchio terminale mobile, di avere accettato l’offerta.47 3 In seguito all’accettazione dell’offerta ai sensi del capoverso 2, il consumatore deve essere informato gratuitamente, ad ogni unità d’informazione, sulla procedura per disattivare il servizio. Può essergli offerta la possibilità di rinunciare gratuitamente a questa informazione.48 44 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). 46 Introdotta dall’art. 107 dell’O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 945). 47 Introdotto dall’art. 107 dell’O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RU 2007 945). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821). 48 Introdotto dal n. II dell’O del 4 nov. 2009 (RU 2009 5821). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). |