1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
Art. 13Indicazione dei prezzi nella pubblicità in generale 52
1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare.
2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54
52 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821).
53 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dal n. II dell’O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).